Serravalle (Treviso) Œ€……˜‘

Titolo

Serravalle (Treviso) Œ€……˜‘

Descrizione

A nord di Ceneda, con cui confina, é posta a fondo di una valle che chiude le pendici di due piccoli monti.
Nel 1000 S. formava una comunità autonoma da C., la "Comunitas Serravallensis"; nel 1100, i vescovi cenedesi diedero in feudo parte della loro contea (S. e territorio limitrofo) a varie famiglie nobili, tra cui i "da Camino", che vi posero la loro residenza e vi dominarono, fino al 1335.
Due anni dopo, il vescovo di C., Francesco Rampone, giudicò opportuno conferire l'investitura ai procuratori di Venezia, data l'espressa volontà dei Serravallesi di darsi alla
Serenissima. Dopo la caduta della Repubblica Veneta, S. seguè lo stesso destino di Ceneda.

S. viene menzionata, per la prima volta nei documenti nel 1398, quando, in seguito alla imposizione dogale di una tassa annuale di 3000 ducati agli Ebrei del Trevigiano e del
Cenedese, iniziava una corrispondenza tra il Doge e il Podestà, in cui veniva menzionato, tra i banchi della zona, quello di S.
Nel 1420, il Consiglio Civico, per favorire la ripresa economica, dopo un grave periodo di crisi, decise di concedere il permesso di fenerare a S. a Abramo de' Plajo, detto Abramo giudeo, che fu eletto capo della comunita. Col passare degli anni, in seguito alle crescenti lamentele dei
Serravallesi contro l'esosita ebraica, il Consiglio Comunale decise di istituire un Monte dei Pegni, gestito dalla comunita, che, tuttavia, fu effettivamente fondato solo nel 1542.
Nel 1484 il Consiglio emano una serie di disposizioni (articolate in 37 capitoli) approvate dal senato Veneto per regolamentare l'esercizio del banco dei pegni, gestito da Abramo Giudeo. Il capitolo 24 stabiliva che Abramo e ditti Giudei non potessero comprare nulla ne a S. ne nel suo
territorio, all'infuori della "robba per el suo vivere , o per il vivere della sua famiglia, e non possa comprar, o vender oro, argento e gioje, e non possa vendere i pegni i quali per loro sarà stà compradi all'incanto, cioè di quelli, che loro avesse fatto vender"; d'altro canto, il capitolo 26 stabiliva che "Vescovi e Chierici, ed altri Religiosi non possa metter man in le persone di quelli
Giudei, ne in alcun della sua famiglia, salve che M.r lo Podesta de Serraval". Gli Ebrei erano, inoltre, tenuti al segno dell'"O" sotto pena di 25 de "piccoli", mscluse le donne e i fanciulli sotto i 12 anni e "se il ditto "O" avessino coperto da faldetta, vesta, o mantello, o per altro modo, che el no se vedesse, non cadono percio alla ditta pena, purche abbine el ditto "O" addosso"; in viaggio, dati i rischi che il segno distintivo comportava, ne erano esentati. I capitoli riguardanti l'attivita feneratizia imponevano severe norme cui attenersi e limitavano notevolmente la possibilita di guadagno; pertanto, la maggior parte degli Ebrei decisero di emigrare a Ceneda e a Conegliano.
Data la diminuita presenza ebraica, tale Mandolino Ebreo comincio a prestare a interesse a S., esigendo interessi molto modesti, ma, aumentando la richiesta del credito, aumentarono anche gli interessi richiesti, con il conseguente manifestarsi del malcontento della popolazione.
Nel 1525, pertanto, un Consigliere proponeva che Mandolino venisse espulso o, quantomeno, obbligato a rispettare le norme in vigore. Tuttavia, data la difficile situazione economica, la condotta veniva rinnovata al feneratore per altri dieci anni. Anche dopo l'istituzione del Monte di Pieta, Mandolino continuo ad esercitare privatamente il prestito.
Nel 1565, veniva accettato ad esercitare l'attivita feneratizia a S., secondo i capitoli del 1484, tale Ventura Ebreo.
Con lui si chiudono le notizie rimasteci della presenza ebraica a S.; presumibilmente da S. proveniva la famiglia Da Saraval, poi trapiantatasi a Padova e, poi, a Venezia.

Attività economiche
Nel 1398, risultava che i feneratori ebrei prestavano al 20% sopra pegni e al 24% su carta.
Nei capitoli del 1484, gli Ebrei erano tenuti a prestare "a Cittadini, ovvero alli Distrettuali di S. sopra Carte" a "non piu di piccoli sie per lira al mese di usura"; gli Ebrei erano tenuti a prestare sino a 2.000 ducati, sotto pena di L.50 de piccoli, pena da dividersi in terzi: uno al Podesta, uno al Comune di S. e uno "alli accusador"; sotto pena di 25 de piccoli, tripartita secondo lo stesso criterio, i Serravallesi non potevano impegnare nessun tipo di pegno per i Forastieri.
Nel 1564, Ventura otteneva, accanto all'esercizio del'attivita feneratizia anche quello della strazzaria e del commercio di tele.

Ghetto
Ad Abramo de' Plajo e agli altri Ebrei di S. venne imposto di vivere in via Piai, detta, poi, anche "via del Ghetto".

Fonte

Bibliografia
Morpurgo, "Gli Ebrei a Conegliano", Corriere Israelitico,49 (1910), pp. 188-191; Notizie sulle famiglie ebree esistite a Padova nel XVI secolo, Udine 1909; Tranchini, E., Gli Ebrei a Vittorio Veneto dal XV al XX secolo, Vittorio Veneto 1979.