Terni

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Terni (טרני)

Capoluogo di provincia. Insistendo su di un’area abitata già in epoca preistorica, T. fu fondata dai romani intorno al 672 a.C. con il nome di Interamna e fu un importante centro lungo la via Flaminia. Entrata a far parte, nell’Alto Medioevo, del ducato di Spoleto, entrò nel XII secolo nel Patrimonio di San Pietro e nei successivi vi si sviluppò la vita comunale. Spesso in lotta contro lo stesso potere di Roma, T. fu tra il 1416 ed il 1420 sotto la signoria di Braccio da Montone, per poi tornare alla Santa Sede.

Dal 1296 al 1299 operarono a T. feneratori ebrei provenienti da Roma, riuniti in una società, i cui membri erano: Guglielmuccio di Magister Dattilo, Emanuele di Magister Matassia, Abramo di Vitale, Dattilo di Consiglio, Vitale di Johabpe (Yoab?), Musetto di Magister Isaia e Sabato di Magister Matassia. La compagnia creditizia prestò a più riprese al Comune, che era rappresentato (come in altre località umbre) da un gruppo di fideiussori, che si impegnavano personalmente alla restituzione delle somme[1]: i contratti erano del tipo cosiddetto de duplo, a garanzia del buon esito dell’operazione[2].

I mutui venivano rogati, generalmente, dal notaio imperiale, ma se ne trovano anche di rogati da altri notai, inoltre, bisogna ricordare che in un atto di quietanza, relativo all’estinzione di quattro diversi prestiti contratti dal Comune, gli ebrei risultavano aver giurato non, come d’abitudine, sui testi sacri ebraici, ma sul Vangelo[3].

I prestiti al Comune vennero fatti in un periodo in cui la città stava dando impulso allo sviluppo urbanistico ed era impegnata nella guerra contro Narni[4].

Da un documento del 1430 risulta comunque che alcuni israeliti si erano insediati già precedentemente a T. ed erano soliti offrire in omaggio alla città una somma di denaro per l’acquisto di un palio da esibire durante l’annuale festa e fiera del Lunedì di Pasqua. Il denaro (15 fiorini) da devolvere in tale occasione veniva ripartito in modo ineguale tra i sei che venivano menzionati nel documento[5].

Dieci anni più tardi, il Consiglio di Cerna decise di imporre ai feneratori il pagamento delle spese per la festa dell’Assunzione, alla metà di agosto: in cambio, gli ebrei avrebbero ottenuto il monopolio dell’attività di prestito nella città. Quattro anni dopo, fu presentata allo stesso Consiglio la proposta di proibire agli israeliti di macellare la carne secondo la Legge ebraica e di venderla ai cristiani e venne suggerita la proibizione dell’acquisto di uva o vino da parte degli ebrei per i propri riti. Presumibilmente, quest’ultima proposta non venne discussa o messa ai voti[6].

Nel 1448 gli ebrei di T. chiesero il permesso di fenerare liberamente, pagando al Comune una tassa annuale proporzionale al capitale investito nei banchi: il Consiglio di Cerna approvò l’istanza e stabilì che gli ebrei  residenti a T., o i forestieri che avessero voluto stabilirvisi, avrebbero ricevuto gli stessi capitoli già concessi alla correligionaria Grassa[7].

Nel 1449 un ebreo di T., di cui non viene menzionato il nome, si convertì ed il Consiglio deliberò di dargli un sussidio, in aggiunta alla colletta in suo favore promossa presso la popolazione cristiana. Inoltre, chi avesse offeso il neofita ricordandogli le sue origini ebraiche sarebbe stato punito. Se, poi, un cristiano gli avesse arrecato offesa sarebbe stato multato per 1 ducato d’oro, mentre se lo avesse fatto un ex-correligionario sarebbe stato multato per 25 ducati d’oro, venendo, inoltre, sottoposto a severe pene corporali[8].

Presumibilmente in seguito alle prediche quaresimali dei frati francescani, il Consiglio Generale dibatté, nel 1452,  la proposta di annullare i capitoli stipulati nel 1448, che avrebbero fatto rischiare la scomunica alla città. Dato che solo l’abrogazione o una nuova formulazione avrebbe scongiurato tale pericolo, venne approvata la soluzione di compromesso di revocare i precedenti capitoli, nominando, al contempo, una commissione (formata dai Priori e da tre o quattro cittadini) per formularne di nuovi entro otto giorni. In tal modo,  sarebbe stata evitata la scomunica e, al tempo stesso, la città non sarebbe rimasta priva del prestito ebraico che le era indispensabile[9].

Qualche mese dopo, il Comune emise i provvedimenti necessari per regolare l’attività feneratizia, fissando il tasso di interesse al 20% annuo e stabilendo che ogni ebreo che avesse voluto prestare  avrebbe dovuto ottenere il necessario assenso papale, sventando la scomunica della città. Inoltre, avrebbe dovuto investire almeno 200 ducati nel banco cittadino[10]. Tali disposizioni vennero accettati da quattro residenti di T.: Grassa, Giacobbe di  Salomone, Mosè (Musceus) di Abramo Longo e il medico Manuele di Mosè. Quest’ultimo, in particolare, si dichiarò d’accordo, a condizione che i vecchi contratti stabiliti dal Comune con lui e con donna Grassa non venissero annullati. In ogni caso, tutti dichiararono di essere legati dai nuovi patti casu quo dictum commune observet eis que in dicto bannimento continentur[11].

Nel 1456 scadeva la condotta e, data l’importanza del prestito ebraico per l’economia cittadina, fu eletta una commissione formata dai Priori, da quattro cittadini e da quattro banderarii per formulare nuovi patti con gli ebrei. Qualche giorno dopo, la condotta venne firmata: gli ebrei avrebbero goduto di uno status uguale a quello dei cittadini di T., sarebbero stati esentati da tutte le tasse, all’infuori di quella sul sale, da una contribuzione di 18 fiorini per il vestiario dei Priori e da altri 15 fiorini per il palio annuale. Essi avrebbero goduto della libertà di culto, avrebbero potuto esercitare la loro attività anche durante le feste cristiane (salvo le solennità maggiori e la festa della Madonna), avrebbero potuto comprare uva e fare il vino secondo i loro riti, così come avrebbero potuto macellare ritualmente la carne, servendosi in macellerie cristiane. Gli Ebrei erano autorizzati, poi, ad ingrandire il proprio cimitero ed a celebrare matrimoni, secondo le loro abitudini, ad onta delle leggi suntuarie in vigore a T. L’interesse ammesso per il prestito era del 30% per i cittadini, mentre poteva salire al 40% per i forestieri. La condotta avrebbe avuto valore triennale e gli ebrei avrebbero dovuto investire globalmente una cifra di almeno 2.000 fiorini nei loro banchi[12].         

Nel 1462 il gruppo ebraico si rivolse al Consiglio di Cerna per essere difesi, secondo quanto convenuto nei capitoli, contro le vessazioni del Tesoriere apostolico e, poco dopo, vessato ingiustamente dal Bargello,  rinnovò al Consiglio la richiesta di difesa. In seguito, quest’ultimo decise di inviare una delegazione a Pio II Piccolomini ( a Todi in quel periodo), per chiedergli,  tra l’altro, di permettere che gli ebrei  continuassero a fenerare in città per il beneficio che ne traevano gli indigenti.

Nel 1464 il Consiglio di Cerna venne informato che un  frate (Nicola da Spoleto, che era un discepolo di Bernardino da Siena) andava predicando che la città sarebbe stata scomunicata per i capitoli feneratizi e pertanto, valutò la possibilità di annullarli. Tale soluzione che portava con sé il problema dei bisogni economici della parte più indigente della popolazione, che il Consiglio cercò di risolvere creando una commissione formata dal governatore e da otto delegati, i quali, insieme a fra Nicola da Spoleto, avrebbero cercato di venire a sapere se i feneratori nell’esercizio del prestito avessero violato i capitoli (nel qual caso sarebbero stati tenuti a restituire il denaro e i danni). La stessa commissione avrebbe poi dovuto stabilire le forme più idonee per venire incontro al fabbisogno dei poveri[13].

Negli anni Sessanta del XV secolo fra Fortunato Coppoli promuoveva, intanto, l’istituzione del Monte di Pietà in una serie di località, tra cui T.[14] e nel 1472, negli statuti del nuovo Monte di Pietà scritti da fra Agostino da Perugia, si stabilì una multa di 200 ducati d’oro per ognuno dei Priori o impiegati del Monte stesso che prendessero iniziative, dietro istigazione degli ebrei o di altri cittadini, per minacciare direttamente o indirettamente questa istituzione. Due anni dopo, T. si trovò in serie difficoltà per i debiti accumulati con il vescovo e con alcuni mercanti romani, venendo minacciata di scomunica dalla Santa Sede. Il consigliere Leonoro di Zaffini propose al Consiglio di Cerna di ricorrere ancora una volta al prestito ebraico, invitando uno o più ebrei a stabilirsi a T. per un limitato periodo, aprendovi dei banchi, a patto di non fare nulla per mettere a repentaglio il Monte di Pietà. La condotta avrebbe dovuto essere offerta ai forestieri, mentre i residenti a T. avrebbero dovuto esserne esclusi. Poco dopo, la proposta fu modificata, portandone da tre a dodici anni la validità. Venne, in particolare, ribadita l’esclusione  di Magister Manuele di Mosè e di  Mosè Longo di Abramo[15] e gli accordi furono dunque stabiliti con Mosè e Magister Dattilo, figli di Angelo da Rieti. I feneratori avrebbero goduto del diritto di cittadinanza per il periodo della condotta, avrebbero potuto acquistare immobili e sarebbero stati esentati dal segno ma, da parte loro, avrebbero dovuto ottenere una speciale autorizzazione papale per esercitare. L’interesse fissato era del 30% per i locali e del 40% per i forestieri[16] e,  accettando i capitoli, Magister Dattilo e Mosè si impegnavano a versare 500 ducati se li avessero rescissi prima del termine previsto, e altrettanto si impegnavano a fare le autorità. Inoltre, i due feneratori promettevano di pagare una tassa annuale di  40 ducati, ma, data l’urgenza di denaro del Comune, per i primi due anni essa sarebbe stata versata in anticipo, alla stipula dell’accordo.  

Cinque anni più tardi (1479), durante la quaresima un frate predicò nella chiesa di S. Francesco a T., sostenendo che la città doveva considerarsi scomunicata, dati i capitoli siglati con gli ebrei;: pertanto, il Comune chiese al proprietario del banco, Mosè, di ottenere da Sisto IV un Breve che liberasse la città dalla scomunica  e permettesse al banco di continuare l’attività. 

Nel 1482, ancora una volta su istigazione dei frati predicatori, il popolo premeva perché il Comune  rescindesse la condotta medica che Magister  Manuele di Mosè aveva ottenuto per svariati anni: il Comune chiese, dunque, al medico di rinunciare volontariamente al posto, ma questi si appellò a Sisto IV, che intervenne in suo favore, obbligando l’autorità ternana a mantenerlo nelle sue funzioni.

Due anni più tardi, fu Gabriele, che gestiva il banco di Magister Dattilo e Mosè, a chiedere di rescindere la condotta dodecennale, prima della sua scadenza, impegnandosi a pagare una penale, che il Consiglio di Cerna stabilì dovesse essere la più alta possibile, per poter far fronte all’acquisto di grano per la città[17].  

Nel XV secolo, i commercianti ambulanti, che partecipavano alle fiere di varie città umbre, tenevano le merci in case che possedevano in una serie di località, tra cui T.[18].

Dal testamento fatto nel 1461 da Mosè di Abramo di T., residente a Spoleto, si apprende che a T. vi era una sinagoga[19].

Nel 1504 il Comune, vista l’utilità dell’attività feneratizia ebraica decise di trattare con un ebreo che si era offerto di prestare nella città, purché ottenesse l’autorizzazione papale e la garanzia che il Comune e la popolazione di T non incorressero per questo in alcuna censura[20].

Da un documento del 1510 si apprende che la condotta era stata stipulata, sei anni prima, con Elia da Norcia e che il Consiglio Generale aveva deciso di nominare una commissione formata da quattro cittadini per trattare con altri ebrei, sperando di ottenerne condizioni più vantaggiose di quelle offerte da Elia: qualora le trattative in questo senso non avessero dato buon esito, la condotta sarebbe stata rinnovata con quest’ultimo, come avvenne, infatti, all’incirca un mese dopo. La nuova condotta con Elia prevedeva di dividere i mesi del prestito in unità di 15 giorni, proibendo di considerare le frazioni di mese inferiori a 15 giorni come interi mesi.

Quattro anni più tardi, il banco di Elia risultava essere stato sostituito da quello di Graziosa, gestito da tale Benedetto. Gli ebrei in quell’anno (1514) avevano pagato al Comune la consueta tassa per il palio e uno, di cui non veniva menzionato il nome, aveva pagato 100 ducati per evitare di essere imprigionato per  un crimine che non veniva specificato. Il Comune decise di esigere la tassa speciale di 1 grosso a testa dai mercanti di Bergamo e dagli ebrei di T., ad eccezione delle famiglie di Abramo e di Guglielmo e Manuele[21].  

Sempre nello stesso 1514 il Consiglio Generale, dietro richiesta del frate Giacomo Ongarelli, discepolo di Bernardino da Feltre e promotore della ripresa del Monte di Pietà ternano, votò lo scioglimento unilaterale dei patti feneratizi[22] sebbene, da un documento posteriore, risulti che all’epoca della predicazione dell’Ongarelli a T., i funzionari del Monte avevano ricevuto cento fiorini dagli ebrei in elemosinis[23].

Nello stesso periodo la Camera Apostolica concesse delle tolleranze ai fratelli Emanuele e Elia, figli di Ventura da Città di Castello ed a Bonaventura di Consulo da Spoleto (1539, 1543)[24].

In seguito alla predicazione dei frati dell’Ordine dei Mendicanti, la condizione degli ebrei si fece sempre più difficile e nel 1546 si proibì loro addirittura di macellare o far macellare  ritualmente la carne[25].

Nel 1565 le Comunità umbre dovevano contribuire con una tassa ai giochi dell’Agone e Testaccio e, in quell’occasione, venne redatta una lista dei residenti in Umbria, da cui risultava vivere a T. Giuseppe di Daniele e nella quale venivano pure menzionati  un Ventura di Elia di T. ed un Servadio di Gabriele di T.[26].

Cinque anni dopo, Servadio di T., con moglie e figli, si convertì al cristianesimo, facendo presente alle autorità comunali la difficile situazione economica in cui versava e ricevendone un modesto aiuto per le spese di vestiario ed un piccolo appezzamento di terreno nel distretto. Con lui si chiudono le testimonianze documentarie sugli ebrei ternani, dopo che, nel 1569, in seguito alla Bolla di Pio V, Hebreorum gens, venne decretata l’espulsione da una serie di località, tra cui T.[27]. Durante la sospensione temporanea del decreto di Pio V, alcuni ottennero licenza di abitare a T.: tra loro vi erano Isacco figlio di Moyse di T. (uno degli esuli del 1569) e Desiderio figlio di Giuseppe de Spoleto[28].   

Bibliografia

Loevinson, E. , La concession de banques de prêts aux Juifs par les Papes des seizième et dix-septième siècles, in  REJ 92 (1932), pp. 1-30; 93 (1932), pp. 27-52, 157-178; 94 (1933), pp. 57-72, 167-183; 94 (1934), pp. 23-43.

Simonsohn, S., The Apostolic See and the Jews, 8 voll., Toronto 1988-1991.

Toaff, A., Commercio del denaro ed ebrei romani a Terni (1296-1299), in Annuario di Studi Ebraici X (1980-1984), pp. 247-290.

Toaff, A., The Jews in Umbria, 3 voll. Leiden, New York, Köln 1993-1994.


[1] Toaff, A., Commercio del denaro e ebrei romani a Terni (1296-1299), pp. 249-250.  Il fatto che i prestiti fossero effettuati al Comune e non a privati cittadini è dimostrato dal fatto che le quietanze, relative all’ estinzione dei mutui, venivano consegnate al tesoriere comunale; inoltre, nel retro delle pergamene dove erano stati  vergati i documenti, è  contenuta  in caratteri ebraici l’indicazione esplicita che il prestito era stato fatto al Comune, insieme ad altri particolari, quali  i nomi dei fideiussori  per il Comune, le cifre prestate e le date  (mese civile ed anno ebraico). Ivi, p. 250.

[2] Nel contratto de duplo una volta che veniva rimborsata, con l’interesse pattuito, metà del debito apparente, il creditore dichiarava rimessa per una sorta di atto di liberalità l’altra metà del debito apparente. In caso di mancato rimborso, invece, l’azione di recupero veniva fatta per la somma doppia, rivalendosi sulla proprietà del debitore o sulla sua libertà personale, mentre rimanevano garantite anche le spese di giudizio per l’esecuzione. Ivi, pp. 250-251. 

[3] Cfr. ivi, p. 251, n. 9.

[4] Per questi e per ulteriori particolari circa le spese che il Comune si trovava ad affrontare, cfr. ivi, p. 252. Per la documentazione dei prestiti forniti dai feneratori romani, dal 1296 al 1299,  cfr. ivi, pp. 254-275; cfr. Toaff, A., The Jews in Umbria, doc. 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

[5] Gli ebrei menzionati erano: Mosè di Abramo, Grassa, Salomone di Abramo, Salomone di Angelo di Montefiascone, Salomone di Dattilo, Mosè di Salomone. Toaff, A., The Jews in Umbria, doc. 819.

[6] Ivi, doc. 980, 1053.

[7] Ivi, doc. 1102; il testo di tale accordo non ci è pervenuto; cfr. doc. 1099.

[8] Ivi, doc. 1111.

[9] Ivi, doc. 1163.

[10] Ivi, doc. 1165.

[11] Ivi, doc. 1166.

[12] Ivi, doc. 1230, 1231, 1233, 1234.

[13] Ivi, doc. 1342, 1345, 1353, 1386, 1387, 1390.

[14] Ivi, doc. 1484, Nota.

[15] Ivi, doc. 1597, 1661, 1665.

[16] Per questi e per ulteriori particolari della condotta, cfr.  ivi, doc. 1666.

[17] Ivi, doc. 1667, 1761, 1824, 1864.

[18] Ivi, Introduction, p.  XL.

[19] Ivi, doc. 1327, p. 714, dove è solo menzionata l’esistenza di una sinagoga a T., senza ulteriori particolari. L’esistenza di una sinagoga a T. veniva confermata  nel 1569, quando venivano segnalate le città umbre che ne avevano una. Ivi, Introduction, p. XLIII.

[20] Ivi, doc. 2152.

[21] Ivi, doc. 2226, 2230, 2271, 2273, 2274, 2277, cfr. 2272.

[22] Ivi, doc. 2281.

[23] Ivi, doc. 2306.

[24]  Simonsohn, S., Apostolic See, doc. 1927, 2298.

[25] Toaff, A., Umbria, doc. 2455.

[26] Ivi, doc. 2650.

[27] Ivi, doc. 2716.

[28] Loevinson, E., Banques de prêts, p. 27.

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